Cinghiali, dalla Regione un piano triennale per il contenimento anche nei parchi e aree protette

Il piano è Immediatamente operativo su tutto il territorio del Veneto mentre per parchi e aree protette necessaria la riapprovazione, con eventuale inserimento di limiti o prescrizioni operative. Sarà possibile cacciare da soli o in gruppo. Anche con l’arco

Cinghiali, dalla Regione un piano triennale per il contenimento anche nei parchi e aree protette

Dopo anni di accese discussioni, dibattiti e denunce da parte delle maggiori organizzazioni agricole del Veneto e delle amministrazioni pubbliche sulla incontrollata presenza dei cinghiali, in particolare nell’area collinare euganea, il piano di gestione e controllo 2017-2019 a fini di eradicazione del cinghiale nel Veneto è stato formalmente approvato dalla giunta regionale, con parere favorevole anche dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Gli interventi del piano interessano tutta la regione, inclusi parchi e aree protette fatto salvo che, per parchi e aree protette, l’attuazione operativa è soggetta alla sua riapprovazione, con eventuale inserimento di limiti o prescrizioni operative ma sempre in senso riduttivo e non ampliativo. Infatti, la norma applicabile per i parchi e aree protette è diversa e distinta da quella applicabile nel restante territorio regionale soggetto a pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

In particolare, il piano triennale prevede interventi di cattura tramite recinti e poi l’abbattimento degli ungulati in modalità individuale (in appostamento o in forma vagante anche con l’utilizzo dell’arco) oppure in modalità collettiva (in forma vagante con la tecnica della girata).

I soggetti abilitati all’operazione fuori da parchi e dalle aree protette saranno le guardie venatorie delle amministrazioni provinciali, i proprietari o i conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi (purché muniti di licenza di caccia e idonea assicurazione), le guardie forestali e le guardie comunali munite di licenza. E ancora, gli operatori muniti di licenza di caccia e assicurazione, autorizzati, a seguito di adeguate iniziative di formazione della provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. Abilitati pure gli appartenenti ai corpi o servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla giunta regionale.

Per quanto riguarda il controllo della specie all’esterno dei parchi e delle aree protette l’abilitazione va al personale dipendente del parco o dell’area naturale oppure soggetti autorizzati dallo stesso ente. Si tratta di persone scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio che frequenteranno opportuni corsi di formazione e saranno muniti anche di idonea assicurazione. Oppure di operatori con licenza per l’esercizio dell’attività venatoria e assicurazione, autorizzati a seguito di adeguata formazione della provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. Infine cittadini residenti nel territorio del parco che dopo effettivo riscontro di danni nel proprio fondo, possono dotarsi di chiusini, secondo modalità e procedure definite dall’ente parco.

Sono abilitati poi corpi o servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla giunta regionale e su specifica approvazione dell’ente di gestione del parco o dell’area naturale, sull’intero territorio regionale. Da sottolineare che requisito fondamentale per l’accesso all’attività di controllo da parte dei cacciatori è la frequenza a corsi di idonei formazione per l’iscrizione a elenchi di operatori abilitati.

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