Bonus bebè e maternità. Incostituzionale il requisito del permesso di lungo soggiorno per stranieri

A stabilirlo è la Corte costituzionale riunita in camera di consiglio l’11 gennaio. Incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni. Il sottosegretario all’Economia Guerra: “Ora riconsiderare anche il vincolo dei 10 anni come requisito di accesso al Reddito di cittadinanza”

Bonus bebè e maternità. Incostituzionale il requisito del permesso di lungo soggiorno per stranieri

Il requisito del permesso di lungo soggiorno per stranieri per accedere al bonus bebè e all’assegno di maternità è “lesivo del principio di eguaglianza e della tutela della maternità”. A stabilirlo è la Corte costituzionale riunita in camera di consiglio l’11 gennaio 2022 per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina del cosiddetto bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell’assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001). Le questioni, spiega una nota della Consulta, sono tornate all’attenzione dei giudici costituzionali dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. “La Corte di Lussemburgo ha affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue - spiega la nota -, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri”. In attesa del deposito della sentenza, che avverrà nelle prossime settimane, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi. Dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del “bonus bebè”. “La Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Per il sottosegretario all’Economia, Maria Cecilia Guerra, si tratta di una “pronuncia importante che ha dichiarato illegittime le norme con cui le cittadine e i cittadini extracomunitari senza un permesso di soggiorno di lungo periodo sono stati esclusi dall’assegno di maternità e dal bonus bebè - si legge in una nota -. E lo è per due ordini di ragioni ribadite dalla Corte: innanzitutto perché come andiamo dicendo da tempo questo requisito di accesso ai benefici è in palese violazione del principio di uguaglianza e di dignità sociale sancito dalla nostra Carta costituzionale. In secondo luogo perché viola i diritti fondamentali posti alla base della nostra partecipazione all’Unione europea e che ne ispirano valori solidaristici in tema di sicurezza e benessere sociale”. Per Guerra, ora, occorre riconsiderare il requisito dei 10 anni di permanenza in Italia per richiedere il Reddito di cittadinanza. “La sentenza della Corte – aggiunge Guerra - era molto attesa e ci deve chiamare a riconsiderare anche il vincolo di permanenza continuativa di 10 anni nel nostro Paese posto come requisito di accesso al Reddito di cittadinanza per i nuclei extracomunitari. Anche in questo caso si tratta di un’esclusione brutale in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Non a caso quando con il Reddito di emergenza istituito durante il periodo del lockdown questo requisito è stato allentato il nostro Paese è stato in grado di intercettare e aiutare famiglie con bambini in gravissimo disagio sociale altrimenti irraggiungibili”.

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)