Coronavirus: ordinanza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in vigore dalle ore 13 di domani

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Coronavirus: ordinanza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in vigore dalle ore 13 di domani

IL PRESIDENTE

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (in Gazz. Uff., 16 maggio 2020, n. 125). - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui art. 1, comma 14, dispone che “Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16” e il cui comma 16 stabilisce che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Rilevato che il DPCM predetto, nel reiterare, all’art. 1, comma 6, lett. n), la disposizione per la quale “Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso”, già adottata con DPCM 11.6.2020, seguita da ordinanze regionali di autorizzazione allo svolgimento delle predette attività, dà atto, con l’allegato 9, delle linee guida approvate il 6.8.2020 dalle Regioni, riguardanti anche le attività predette;

Ritenuto di sostituire la scheda riguardante le discoteche di cui alle linee guida approvate dalle Regioni il 6.8.2020 con quella di cui all’allegato 1) della presente ordinanza, rafforzativa delle cautele già previste dall’allegato 9) del DPCM 7.8.2020 relativamente all’attività oggetto della scheda predetta;

Ritenuto che dai più recenti dati registrati relativamente al contagio non emergono elementi che impongano la sospensione dell’attività svolta nei locali in questione, rispetto a quanto già avvenuto per effetto delle ordinanze regionali;

Rilevato, in particolare, sulla base dei dati rilevati in data 13 agosto 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra 1385 casi attualmente positivi, 30 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 6 ricoverati positivi in terapia intensiva, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un
totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 27 luglio -02 agosto 2020 (aggiornati al 04 agosto 2020), evidenzia: a) Casi totali: 20258 | Incidenza cumulativa: 412.94 per 100000; b) Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 27/7-2/8: 413 | Incidenza: 8.42 per 100000; c) Rt: 1.28 (CI: 0.7-2.31) [medio 14gg];

Ritenuto che sussistano, alla luce dei dati predetti, le condizioni per esercitare la facoltà concessa dall’art. 1, comma 16, d.l. 33/20, secondo cui “la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive” e, con riguardo al caso specifico, ampliative nel rispetto delle disposizioni
di cui all’allegato 1);

Considerato che prevalente fonte di contagio risulta essere la provenienza di soggetti dall’estero e in particolare da determinati Paesi, con conseguente necessità di attivare controlli e misure integrative rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale;

Vista l’ordinanza del sottoscritto Presidente n. 84 del 13 agosto 2020, che garantisce adeguate misure precauzionali;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. e nel pieno rispetto delle linee guida, che in tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga possa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati, e che la locuzione “frequentatori o commensali abituali”, debba intendersi riferita a soggetti appartenenti ad una cerchia di persone con legame affettivo, ossia con interessi comuni, frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità, idonei a consentire l’estensione della deroga;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ORDINA

1) Attività delle discoteche e sale da ballo
Le attività svolte nelle discoteche e in altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento, in particolar modo serale e notturno, devono rispettare le disposizioni di cui all’allegato 1), che sostituisce integralmente la scheda di cui alle
linee guida approvate dalle Regioni il 6.8.2020 e pubblicate sul sito della Regione e riprodotte nell’allegato 9) del DPCM 7.8.2020.
Le attività consistenti nello svolgimento degli eventuali servizi complementari quali la ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, devono attenersi alle specifiche schede tematiche di cui alle suddette linee guida del 6.8.2020.

2) Sanzioni
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e al relativo allegato imputabile al gestore, anche in termini di mancato controllo sull’uso di dispositivi da parte degli ospiti, determina, oltre alla sanzione pecuniaria e alla sanzione accessoria, l’obbligatoria applicazione della misura cautelare della sospensione dell’attività per 5 giorni, da adottarsi al momento dell’accertamento della violazione da parte degli organi accertatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 33 del 2020.

3) Decorrenza
La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 13.00 del 15 agosto 2020.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza per le attività svolte nei locali di cui al punto 1 della presente ordinanza, valgono le disposizioni di cui all’ordinanza regionale n. 84 del 13.8.2020.

4) Disposizioni finali
Fatto salvo quanto disposto dal punto 2, la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e all’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore;
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Fonte: Regione Veneto

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Fonte: Comunicato stampa