Covid, da domenica Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Ecco il nuovo Dpcm

Speranza firmerà la nuova ordinanza nelle prossime ore. Nove le regioni in zona arancione. Nelle zone gialle riaprono i musei e le mostre. Da lunedì scuole secondarie in presenza dal 50% al 75%

Covid, da domenica Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Ecco il nuovo Dpcm

Da quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intanto, ha firmato il Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19. Le norme entrano in vigore da sabato prossimo 16 gennaio fino al 5 marzo.

Nelle zone gialle riaprono musei e mostre, chiusi cinema e teatri

In base alle nuove norme del Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19, nelle zone gialle riaprono i musei e le mostre (ma solo nei giorni feriali e con contingentamento). Mentre restano ancora chiusi su tutto il territorio nazionale cinema, teatri, spazi per concerti e discoteche. Vietate anche le feste per i matrimoni (sia all’aperto che al chiuso), le sagre, le fiere e i congressi (possibili solo da remoto). Cerimonie pubbliche in assenza di pubblico. Riunioni di lavoro sempre a distanza nelle Pa (fortemente raccomandato nel privato).

Questo quanto prevede il testo: “Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura”.

All’articolo 2 però si precisa che su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica”. Quindi musei e mostre aperte solo nelle zone gialle.

Restano sospesi su tutto il territorio nazionale, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Nel Dpcm si precisa che restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Da lunedì scuole secondarie in presenza dal 50% al 75%, il resto in dad

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. E' quanto prevede il Dpcm per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 in vigore da sabato prossimo 16 gennaio fino al 5 marzo.

Quanto alle scuole, il Dpcm per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 in vigore da sabato prossimo 16 gennaio fino al 5 marzo, precisa che "resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché' delle aziende di trasporto pubblico locale.

Bar e vendita bevande, stop all’asporto dopo le 18

E' vietata la vendita d'asporto dopo le 18 per i bar e gli esercizi simili senza cucina, ma anche per i commercianti specializzati nella vendita di bevande.

Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio

Gli impianti sciistici potranno riaprire il 15 febbraio dopo l'adozione di linee guida anti Covid da parte della Conferenza delle regioni e validate dal Cts.

In casa fortemente raccomandato non ricevere non conviventi

Con riguardo alle abitazioni private, su tutto il territorio nazionale è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Accesso a chiese e luoghi di culto tenendo conto delle dimensioni

Su tutto il territorio nazionale l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.

Ancora sospese sale scommesse e bingo

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)
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