Decreto Salvini non retroattivo, dovranno essere riesaminate migliaia di richieste d'asilo

La Cassazione ha riaffermato il principio che il decreto sicurezza che abolì la protezione umanitaria non è applicabile a chi aveva fatto domanda prima del 5 ottobre 2018. Il commento di Asgi

Decreto Salvini non retroattivo, dovranno essere riesaminate migliaia di richieste d'asilo

MILANO - Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno riaffermato (è la seconda volta) che il decreto Salvini n.113 del 2018, con il quale è stata abolita la protezione umanitaria, non è retroattivo. E pertanto tutti quei migranti che avevano fatto richiesta d'asilo prima dell'entrata in vigore del decreto (5 ottobre del 2018) hanno diritto che la loro pratica venga riesaminata, qualora si siano visti respingere la domanda d'asilo o gli sia stato riconosciuto uno dei nuovi permessi speciali (che durano solo un anno e non sono convertibili in altri permessi). Per l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), "è di tutta evidenza l’annullamento della finalità perseguita dall’ex ministero dell’interno, di far cessare 'la pacchia' dell’umanitaria". Difficile dire quali conseguenze concrete avrà la sentenza n. 29460 del 14 novembre: per ora non si sa quante pratiche dovranno essere riesaminate e con quali modalità. Ma saranno alcune migliaia. Secondo la Cassazione, nel caso il migrante dovesse risultare aver diritto alla protezione umanitaria, gli verrà riconosciuto un permesso speciale, ma di durata biennale (come era la protezione umanitaria) con possibilità di convertirlo in un permesso di lavoro o famigliare. Nel nome la protezione umanitaria non esiste più, ma di fatto resiste ancora, almeno per quei migranti che avevano presentato domanda prima del 5 ottobre 2018.

Confermato l'orientamento della giurisprudenza

La sentenza della Cassazione ha poi confermato l'orientamento della giurisprudenza per cui la protezione umanitaria va riconosciuta tenendo conto delle condizioni di vita in Italia del richiedente asilo (e del suo grado di integrazione) e di come cambierebbero se fosse rimandato nel proprio Paese d'origine. “L’orizzontalità  dei  diritti umani fondamentali - scrive la Cassazione- comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza". La causa che aveva dato occasione per il rinvio alle Sezioni Unite era stata proposta dal Ministero dell’interno contro una decisione della Corte d’appello di Trieste che non aveva effettuato detta comparazione e pertanto la Cassazione ha rinviato a detta Corte territoriale affinché applichi, nel caso specifico, i principi giurisprudenziali affermati dalle Sezioni Unite.

Asgi: "Sentenza che dà torto all'ex ministro dell'Interno"

"Pertanto sono del tutto fuorvianti e manipolatorie le affermazioni secondo le quali le Sezioni Unite della Cassazione avrebbero dato ragione all’ex ministro dell’interno, padre del decreto sicurezza - scrive l'Asgi in una nota di commento -. È vero l’esatto contrario, perché quel decreto legge n. 113/2018 ha eliminato una clausola di salvaguardia dell’intero sistema (anche) della protezione internazionale, senza preoccuparsi né dell’esistenza di precisi obblighi costituzionali ed internazionali, né degli effetti che l’abrogazione del permesso di soggiorno avrebbe provocato.Tra essi possono annoverarsi l’abnorme percentuale di rigetti delle domande di protezione internazionale, l’aumento vertiginoso del contenzioso giudiziale con danni enormi alle finanze pubbliche, la creazione di una moltitudine di irregolari, esposti a sfruttamento lavorativo e che favoriscono il lavoro nero, con ulteriori danni all’erario pubblico".

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)