Legittima difesa: approvate le nuove norme. Ecco cosa stabiliscono

La legge interviene su un problema che riguarda pochissimi casi, dato che nella quasi totalità delle situazioni gli indagati vengono prosciolti prima del dibattimento. Secondo i dati diffusi dal servizio studi del Senato, nella fase dibattimentale i procedimenti iscritti per “difesa legittima” sono stati cinque nel 2013, nessuno nel 2014, tre nel 2015, due nel 2016; quelli per “eccesso colposo” in legittima difesa sono stati due nel 2013, nessuno nel 2014, uno nel 2015, due nel 2016

Legittima difesa: approvate le nuove norme. Ecco cosa stabiliscono

Il Senato ha approvato in via definitiva le nuove norme sulla legittima difesa. Una legge fortemente voluta dalla Lega all’insegna dello slogan “la difesa è sempre legittima”. Ma al di là degli aspetti propagandistici, che cosa stabilisce effettivamente il provvedimento, oggetto di molte polemiche anche dentro la maggioranza di governo? In che modo incide sulla proporzionalità tra difesa e offesa che è il cuore giuridico della questione?

I punti chiave della nuova legge sono contenuti nei primi due articoli. Nell’articolo 1 si afferma che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” nei casi di legittima difesa in casa o sul luogo di lavoro se taluno “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”. In un comma successivo si aggiunge che “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Nell’articolo 2, che riguarda i casi di “eccesso colposo”, “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità” ha agito “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

La legge prevede inoltre pene più severe per i reati di violazione di domicilio, furto in casa e rapina; esclude il risarcimento in sede civile di eventuali danni arrecati al ladro se chi si è difeso viene assolto in sede penale; introduce il rimborso a spese dello Stato delle spese giudiziarie per chi è stato prosciolto o assolto in casi di legittima difesa e stabilisce una priorità per i processi relativi a questi casi.

Tornando ai primi due articoli, c’è da precisare innanzitutto un aspetto decisivo: non è vero che con la nuova legge chi si difende sparando al ladro (per esemplificare) eviterà l’apertura di un procedimento giudiziario.

Com’è ovvio in uno stato di diritto, sarà sempre la magistratura a dover verificare la situazione alla luce delle norme vigenti.

Anche la nuova legge, pur ripetendo per ben due volte l’avverbio “sempre”, richiede che ci sia “aggressione” e intrusione con “violenza o minaccia di uso di armi” affinché la difesa armata sia lecita. Condizioni che dovranno essere appurate da un magistrato. Per non parlare del “grave turbamento”, un concetto così poco definito da richiedere nei casi concreti un impegno interpretativo molto rilevante da parte della magistratura. Verrebbe quasi da dire – e molti osservatori lo hanno fatto – che a livello applicativo non cambierà poi molto.

Del resto, la legge interviene su un problema che riguarda pochissimi casi, dato che nella quasi totalità delle situazioni gli indagati vengono prosciolti prima del dibattimento. Secondo i dati diffusi dal servizio studi del Senato, nella fase dibattimentale i procedimenti iscritti per “difesa legittima” sono stati cinque nel 2013, nessuno nel 2014, tre nel 2015, due nel 2016; quelli per “eccesso colposo” in legittima difesa sono stati due nel 2013, nessuno nel 2014, uno nel 2015, due nel 2016. Anche per questo il segretario dell’Associazione nazionale magistrati, Alcide Maritati, ha parlato di una legge “inutile e dannosa”. Lo stesso Maritati ha sottolineato un profilo problematico della nuova normativa dal punto di vista costituzionale, laddove anche la difesa dei “beni” (e non della propria incolumità personale) viene espressamente indicata come giustificatoria di una reazione che può implicare l’uccisione del malvivente.

Se dal piano dell’applicazione giudiziaria ci si sposta a quello culturale, l’impatto della legge rischia di essere molto più rilevante.Il messaggio della difesa “sempre” legittima, per quanto non supportato in modo stringente dalle norme, può passare e forse è già passato a livello di opinione pubblica. È di fatto un incoraggiamento a difendersi da soli, una dichiarazione di debolezza da parte dello Stato. Non solo. “Porterà molti ad armarsi”, ha commentato qualche tempo fa Giorgio Beretta, analista dell’Opal, l’Osservatorio sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa di Brescia. Di questo potranno gioire i fabbricanti di armi, ma per i cittadini si tratta di un rischio gravissimo. Gli omicidi compiuti durante le rapine sono in numero di gran lunga inferiore a quelli per risse o liti familiari. E una parte rilevante degli omicidi compiuti con armi da fuoco ha visto l’impiego di armi regolarmente denunciate. Beretta ha proposto l’introduzione di “una specifica licenza per difesa abitativa da concedere a chi ne ha i requisiti e per tipi di armi e munizioni non letali, a solo scopo difensivo”. “Oggi – ha osservato l’analista dell’Opal – è troppo facile ottenere una licenza per armi che permette di usare pistole con caricatori da 15/20 colpi o addirittura fucili semi-automatici AR-15. Lasciare nelle case queste armi e soprattutto le munizioni non serve certo ad aumentare la sicurezza”.

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Fonte: Sir