E' il giorno del Green pass per i lavoratori. E anche per i volontari

Entra in vigore da oggi l'obbligo previsto dal decreto 127/2021 per l'accesso ai luoghi di lavoro, che si applica anche “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”. Il nodo delle mense solidali, dei volontari "sciolti" e dei controlli

E' il giorno del Green pass per i lavoratori. E anche per i volontari

Non si entra senza Green Pass: quello che fino a ieri valeva solo in certi luoghi (dalla sanità ai trasporti, dalla ristorazione ai cinema, dalle palestre ai teatri) da oggi vale anche in tutti i luoghi di lavoro: entra infatti in vigore quanto previsto dal decreto 127/2021, che estende l'obbligatorietà del Green Pass nei “luoghi di lavoro pubblici e privati”: una misura che vale anche per i volontari. A fare chiarezza su questa novità, ci pensa il Centro Servizi per il Volontariato di Torino, che insieme all'avvocato Davide Nizza ha dedicato una scheda a questo che considera “uno dei temi più caldi del momento”.

I tre “passaggi” dell'obbligo

Innanzitutto, la “storia” del Green Pass: si comincia con il decreto-legge 105/2021, che a partire dal 6 agosto ha introdotto l'obbligo per l'accesso a ristoranti, spettacoli aperti al pubblico, palestre e piscine, centri sociali e ricreativi , concorsi pubblici ecc. Ulteriore estensione dell'obbligo si è avuta con il dl 11/2021, convertito in legge il 23 settembre. Che ha introdotto, a partire dal 1 settembre, ulteriori obblighi nell’ambito scolastico ed universitario, per l’uso di alcuni mezzi pubblici e per l’accesso alle Rsa.

Il terzo passaggio si compie oggi, con l'entrata in vigore del dl 127/2021, che introduce, all'articolo 3, norme per l’impiego della certificazione verde covid 19 nell’ambito lavorativo privato. “Ed a questo ambito – spiega il Csv di Torino - viene riferita esplicitamente anche l’attività di volontariato”.

Nello specifico, all'articolo 9 si legge che “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai  luoghi in  cui  la predetta  attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (…)”. E, ancora: “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi  di  cui  al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.

Ciò significa, chiarisce ulteriormente l'avvocato Nizza, che “chiunque (con poche e specifiche esenzioni) svolga un’attività lavorativa o di volontariato deve possedere il Green Pass, indipendentemente da quale sia l’attività ed il luogo in cui essa si svolge. O, per dirla con altre parole, chiunque 'faccia il volontario', così come ogni altro lavoratore, deve possedere il Green Pass. L’assistere un disabile, il servire in una mensa solidale, l’eseguire un trasporto, il fornire informazioni in uno sportello, l’accudire animali in un rifugio, l’intrattenere un gruppo di bambini o qualsiasi altra fra le mille possibili 'attività di volontariato' implica perciò il possesso del Green Pass da parte di colui che la mette in atto”.

Vengono quindi riportati alcuni esempi, nella tabella qui di seguito.

download

Dubbi e perplessità: dalle mense ai controlli

Incertezze e perplessità desta la particolare realtà delle mense solidali: qui , come spiega l'avvocato Nizza, “l’oggettiva difficoltà a richiedere il possesso del Green Pass ai frequentatori (prevalentemente senza fissa dimora, extracomunitari – spesso irregolari- emarginati) e la loro conseguente ipotetica esclusione da un servizio che tutela un’esigenza vitale è oggetto di dubbi interpretativi per cui sono stati richiesti ragguagli al ministero”.

C'è poi una domanda, che viene posta con forza soprattutto da cooperative e associazioni: a chi spetta il controllo del Green Pass? Come già ci aveva spiegato settimane fa Legacoop Sociali, se in una fabbrica o in altri luoghi di lavoro la risposta può essere semplice, in altri contesti lavorativi, come quello appunto dei servizi e della cura, la questione è molto più complessa. “La norma fa esplicito riferimento al datore di lavoro come soggetto su cui incombe l’onere di verificare il rispetto delle prescrizioni circa il possesso della certificazione verde – spiega Nizzi - Laddove non vi siano dipendenti e, quindi, in assenza di un datore di lavoro propriamente detto, il concetto generale da rispettare è che, anche in questo caso, la responsabilità è di colui che 'organizza' l’attività del volontario ( cioè l’associazione di appartenenza e, quindi, chi la rappresenta ) che deve perciò verificare ( a pena di sanzioni piuttosto rilevanti ) che i 'suoi' volontari abbiano la prescritta certificazione verde”. Non è chiaro, invece, “come si debbano comportare i volontari 'sciolti' (o non organizzati ), la cui esistenza peraltro è ammessa, ad esempio, dall’art 17 del Codice del Terzo Settore (comma3) .  Anche su quest’ultimo argomento si auspicano futuri chiarimenti ministeriali”.

Chiara Ludovisi

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)