Suicidio assistito: cos'è e cosa prevede il testo

Nel dettaglio le norme contenute nel testo sul suicidio assistito, approvato dalle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera, che lunedì 13 dicembre sarà all'esame dell'aula per cercare di avere un primo sì dal Parlamento

Suicidio assistito: cos'è e cosa prevede il testo

Il suicidio assistito è l'aiuto medico fornito ad un soggetto che ha deciso di morire. L'individuo viene affiancato da un operatore sanitario il cui compito è quello di prescrivere e fornire i farmaci che provocheranno la morte del paziente. Il suicidio assistito si differenzia dall'eutanasia per il fatto che l'atto del fine vita avviene somministrandosi le sostanze necessarie in modo autonomo e volontario, ed è compiuto dal soggetto stesso e non da terzi, ai quali è demandato il compito dell'assistenza per il ricovero e la preparazione delle sostanze. 
Si tratta della modalità scelta da Dj Fabo nel 2017 quando fu aiutato da Marco Cappato. E proprio in relazione al caso Cappato la Corte costituzionale si pronunciò nel 2019 invitando le Camere a legiferare sulla materia. La Consulta stabilì che l'aiuto al suicidio non è punibile, a determinate condizioni, quando il paziente è "tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli".

Il testo all'attenzione della Camera, approvato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali per l'esame in Aula, mira, tra le altre cose, a cancellare il reato di "istigazione o aiuto al suicidio", contenuto nell'articolo 580 del Codice penale, che prevede il carcere per i condannati. Intanto, è di queste ore la notizia che la Corte di Cassazione ha comunicato al Comitato promotore sul referendum per l'eutanasia legale - presieduto dal segretario dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo - la validità delle firme sul referendum per l'abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale sull'"omicidio del consenziente". Attualmente, l'ordinamento italiano, dopo la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle Dat, riconosce, in materia di fine vita, esclusivamente, il diritto di rifiutare le cure nonché quello di sottoporsi, in fase terminale, alla cosiddetta "terapia del dolore", ovvero alla somministrazione di cure palliative, anche in stato di sedazione profonda, fino al sopraggiungere della morte.

Vediamo nel dettaglio le norme contenute nel testo sul suicidio assistito, approvato dalle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera, che lunedì 13 dicembre sarà all'esame dell'aula per cercare di avere un primo sì dal Parlamento.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

La legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il suicidio assistito

Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere.

Le strutture 

Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto della tutela della dignità e dell'autonomia del malato; della qualità della vita fino al suo termine; di un adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio assistenziale alla persona malata e alla famiglia.

Presupposti e condizioni

Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: essere affetta da una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che lo ha in cura come irreversibile e a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che trova assolutamente intollerabili; essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.

Le norme contenute nel testo sul suicidio assistito, approvato dalle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera, che lunedì 13 dicembre sarà all'esame dell'Aula.

Requisiti e forma della richiesta

La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. Va manifestata per iscritto e nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento.

A casa o in ospedale 

La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso. Una volta dato il parere medico favorevole, il suicidio assistito potrà avvenire presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera.

Comitati per la valutazione clinica

Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del ministero della salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie territoriali.

Esclusione di punibilità e "sanatoria"

Le disposizioni contenute negli art. 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del Codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita, nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la procedura. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della legge.

Obiezione di coscienza per medici e infermieri

Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi azioni di coscienza con preventiva dichiarazione. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla legge. (DIRE)

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)