Camera: incardinata la pdl sulla tutela del rapporto detenute madri e figli minori

Se ne è discusso oggi in Commissione Giustizia della Camera, riunita in sede referente, dove la proposta di legge C.2298 a firma Paolo Siani e altri è stata esposta dal relatore Walter Verini

Camera: incardinata la pdl sulla tutela del rapporto detenute madri e figli minori

Sarà incardinata la pdl che modifica la disciplina della tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Se ne è discusso oggi in Commissione Giustizia della Camera, riunita in sede referente, dove la proposta di legge C.2298 a firma Paolo Siani e altri è stata esposta dal relatore Walter Verini. La proposta di legge chiede di introdurre alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari e delle modalità esecutive delle misure cautelari per evitare l'applicazione della custodia cautelare in una struttura carceraria per le madri con prole di età inferiore ai 6 anni, prevedendo al contempo la possibilità -solo in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza- che il giudice disponga la custodia cautelare negli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam).

"Da relatore- spiega Walter Verini, deputato PD- ho invitato ad una grande condivisione su un argomento del genere. Se questa condivisione c'è, come pare, allora auspico di arrivare in sede legislativa". Il clima "è ottimo, sono fiducioso", conferma all'uscita il deputato PD Paolo Siani, che nella riunione ha spiegato come la pdl nasca da un'inchiesta della Commissione bicamerale dell'infanzia. La conferma dell'unità di intenti arriva da Giusi Bartolozzi, deputata FI. "Firmeremo, speriamo di poter essere tanti in modo da assegnare un percorso agevolato. E' importante, è un segno di civiltà giuridica".

La proposta di legge interviene anche sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, attraverso l'innalzamento dei limiti di età della prole della donna condannata a pena detentiva, che legittimano il rinvio obbligatorio ed il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena stessa.
Non solo: incide poi sulla disciplina delle case famiglia protette prevedendo l'obbligo (e non più la facoltà) per il ministro della Giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee; il venir meno della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione delle stesse nonché l'obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglie protette di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva. (DIRE)

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)