Migranti, le associazioni a tutela dei diritti devono poter entrare nei Cpr

Lo dice una sentenza del Tribunale di Milano. La causa era stata proposta dal Naga dopo un rifiuto di accesso al Cpr di Via Corelli

Migranti, le associazioni a tutela dei diritti devono poter entrare nei Cpr

Le associazioni che tutelano i diritti umani degli stranieri devono poter avere accesso ai Cpr. Con la sentenza 2 gennaio 2023, n. 1, la Prima Sezione del Tar Lombardia Milano torna sul tema dell’accessibilità ai luoghi di trattenimento e ribadisce il diritto all’accesso alle strutture di detenzione degli enti di tutela dei richiedenti protezione internazionale. Nella sentenza si specifica che la legittimazione ad accedere deve essere verificata in concreto tenendo conto dell’attività svolta e non sulla base delle norme statutarie dell’ente. La decisione arriva dopo la recente sentenza del 24 ottobre 2022, n. 2322 in merito al diritto di accesso ai luoghi idonei al trattenimento nella disponibilità della Questura di Milano (su ricorso dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – Asgi), aggiungendo un precedente favorevole al diritto della società civile di accedere ai centri di permanenza per il rimpatrio. La causa è stata proposta dal Naga dopo un rifiuto di ingresso nel Cpr di via Corelli. La decisione della Prefettura di Milano, conforme al parere del Ministero dell’Interno, era motivata sulla base del fatto che tra i fini di solidarietà sociale individuati nello statuto del Naga, non è specificamente indicato quello di tutelare i richiedenti la protezione internazionale.

Secondo il Tribunale di Milano, invece, “la legittimazione degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale deve essere individuata sulla scorta dell’esperienza dagli stessi maturata nel settore e non in base all’interpretazione della clausole statutarie". In questo caso, rispetto ad altre sentenze del passato, il Tar afferma espressamente che la Prefettura, o meglio il Ministero, non possa fermarsi alla mera valutazione delle norme statutarie, dovendo verificare in concreto l’attività di tutela svolta dal soggetto che richiede l’accesso. In ogni caso (questo il punto dirimente), le amministrazioni devono condurre un’adeguata istruttoria sulle motivazioni della richiesta.

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)