No esonero: lo dice anche il ministero. Sul Pei, “attenersi a sentenza del Tar”

Arrivano le indicazioni operative sulle modalità di redazione dei Pei: resta vigente il decreto legislativo 66/2017 e vanno tenute in considerazione le censure del Tar in merito a composizione Glo, riduzione di orario, esonero e assegnazione delle ore di sostegno. Ciis: “Indicazioni non chiare”

No esonero: lo dice anche il ministero. Sul Pei, “attenersi a sentenza del Tar”

“Non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate”: così il ministero fuga ogni dubbio e allontana uno degli spettri che più spaventava gli esperti di inclusione scolastica. Ed era il peggiore degli spettri contenuti in quel nuovo modello di Pei che una sentenza del Tar del Lazio ha annullato il 14 settembre scorso.

Venerdì 17, a tre giorni dal pronunciamento del tribunale, il ministero dell'Istruzione ha emanato una nota (n. 2044), per dissipare i dubbi e le incertezze dei tanti che si domandavano come si sarebbero dovute comportare, a questo punto, le scuole appena iniziate. Obiettivo della comunicazione è “informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal Tar, a cui ci si dovrà attenere – precisa il ministero - e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei Pei per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario”.

In linea generale, come anticipato anche dal Ciis e da Coordown, tra i promotori del ricorso contro il nuovo Pei e in particolare contro la misura dell'esonero, “resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017, in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto d'inclusione” relativamente al Pei e al Glo. Il ministero chiarisce e ribadisce “l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell’assoluta preminenza del diritto allo studio”.

Istruzioni per l'uso

Dal punto di vista operativo, per l’elaborazione dei Pei le scuole “potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli articoli 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione – raccomanda il ministero - a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione”. E ricorda, il ministero, proprio i quattro nodi critici che hanno suscitato le proteste delle associazioni prima, la bocciatura del Tar poi: “composizione e funzioni del Glo”, “possibilità di frequenza con orario ridotto”, “esonero dalle materie per gli studenti con disabilità”, “assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza”. Entrando quindi nello specifico di ciascuno di questi nodi, il ministero fornisce “alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai “giudici amministrativi”.

Glo, orario ridotto, esonero e sostegno: i quattro nodi

Per quanto riguarda il Glo, “si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del Tar non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020)”.

Riguardo la possibilità di riduzione dell'orario per gli studenti con disabilità, il ministero precisa che “non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute”. Così come “non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe”.

Riguardo infine l'assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, “in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del Pei. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un 'range', le ore di sostegno attribuibili dal Glo, con stretto legame dello stesso rispetto al 'debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale.

In conclusione, “risulta prioritario, in questa fase, redigere i Piani educativi individualizzati entro i termini indicati all’art. 7 del D.Lgs. 66/2017”: ovvero, “di norma, non oltre il mese di ottobre”. Il ministero annuncia poi “aggiornamenti ed eventuali ulteriori indicazioni alle istituzioni scolastiche e ai competenti uffici territoriali in base all’evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento”.

Il commento del Ciis: manca chiarezza

Il Coordinamento italiano insegnanti di sostegno esprime “perplessità e disorientamento”. A spiegarcene le ragioni è la presidente Evelina Chiocca: “Da un lato il ministero ha giustamente e chiaramente riconosciuto la sentenza nella sua interezza, che è ben argomentata. Al tempo stesso però restiamo perplessi rispetto alla nota ministeriale: da un lato, evidenziando i nodi critici del nuovo Pei, lascia intendere che il resto si possa in qualche modo salvare, mentre il Tar ha annullato tutto l'impianto del decreto 182. E poi, nei suggerimenti che dà alle scuole, il ministero pare dimenticare che il profilo funzionamento e la certificazione di disabilità così come indicati nel decreto nel 66 del 2017 ancora non esistono. In altre parole, il ministero suggerisce alle scuole di rifarsi a documenti che di fatto non ci sono: gli articoli citati della norma del 2017 risultano quindi inapplicabili, in mancanza e in attesa di quei riferimenti. Per questo restiamo disorientati – spiega Chiocca – Sappiamo però che la scuola ha una grande capacità di rispondere anche nelle situazioni più confuse e quindi abbiamo fiducia. Ugualmente, però, aspettiamo indicazioni chiare dal ministero”.

Chiara Ludovisi

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)