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Suicidio assistito. La sentenza e il vuoto
Cosa ha stabilito la Corte costituzionale? Sul suicidio assistito ha ribadito quattro presupposti necessari, senza i quali sarebbe reato
IdeeCosa ha stabilito la Corte costituzionale? Sul suicidio assistito ha ribadito quattro presupposti necessari, senza i quali sarebbe reato
«Sul suicidio assistito, la Corte costituzione ha aperto ma a determinate condizioni – è la sottolineatura di Elisabetta de Septis, avvocato e docente di Biodiritto presso la Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia – La disciplina base rientra nell’articolo 580 del Codice penale e costituisce un reato: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni”. Non c’è stata nessuna legalizzazione tout court, ma con la sentenza 242 del 2019, la Corte costituzione ha definito non punibile l’assistenza nei confronti di un paziente che abbia capacità di intendere e volere, che sia affetto da patologie irreversibili, che abbia sofferenze che lui stesso definisce intollerabili e che sia sottoposto a un trattamento di sostentamento vitale». Perché la Corte ha stabilito questi presupposti? «La Corte costituzione ha fatto questo ragionamento: un paziente alle condizioni sopracitate, sulla base della legge 2019 del 2017, può rinunciare, per esempio all’idratazione e alimentazione artificiale. Rinunciando, il paziente morirebbe al termine di una settimana o forse dopo qualche giorno: per abbreviare questo tempo la Corte costituzione considera non punibile l’assistenza al suicidio di chi già morirebbe per altri motivi. Tra l’altro, recentemente, con l’ultima sentenza del 18 luglio scorso la Corte costituzionale ha stabilito che rimangono questi presupposti». In tema di fine vita, impropriamente, si parla anche delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat): «Oggi non sono più oggetto di dibattito, ma 15 anni fa erano il punto cruciale sul tema. Hanno effetto quando la persona non ha più capacità di autodeterminarsi ma questo non è necessariamente legato al fine vita: una persona in previsione di trovarsi in futuro nell’incapacità di autodeterminarsi intende prestare consenso oppure rifiutare a determinati trattamenti sanitari. E lo può fare con atto dal notaio, una scrittura privata, anche su foglio e portalo al comune di residenza. La persona può nominare un fiduciario che la rappresenterà e sostituirà nella relazione di cura del medico, prenderà accordi. Sono disposizioni, dunque sono vincolanti, il medico è tenuto a seguire».
Le riflessioni riportate in questa pagina sono emerse al convegno “Fine vita: verso la cura o verso l’eutanasia? Domande e risposte” promosso dalla parrocchia di Gallio e dall’associazione Gremio di bioetica, il 31 agosto.
Cosa significa accompagnare una persona a morire con dignità? È Biancamaria Fraccaro, medico di medicina generale, a dare una risposta pratica, essenziale: «Accompagnare significa avere un operatore che aiuti il paziente o i familiari a cambiare la maglietta senza far male al paziente stesso. Questo significa morire con dignità. Oppure non si devono fare sette farmacie per una fiala di oppioide, ma averlo direttamente a casa. Morire con dignità significa che se non posso stare a casa dovrei aver garantito un posto all’interno di un hospice; vuol dire morire senza dolore, usando un farmaco oppioide senza che mi si dia del tossico, o senza che la famiglia abbia paura nel far diventare tossicodipendente il proprio caro. Se sono all’interno di una sfera normata, io ho bisogno di addormentare il paziente, sedarlo se lo desidera con la tranquillità della famiglia che sa che l’operatore non sta facendo nulla di sbagliato, anzi il contrario».