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Smartphone a scuola. In classe e non solo: tutte le ricadute giuridiche del cellulare
Le responsabilità dell’insegnante di fronte a eventuali illeciti degli alunni
MosaicoLe responsabilità dell’insegnante di fronte a eventuali illeciti degli alunni
Lo smartphone, oltre a essere uno strumento che consente straordinarie opportunità, è anche un mezzo attraverso il quale si possono commettere condotte penalmente rilevanti a carico del soggetto agente, con ricadute risarcitorie per coloro che ne esercitano la potestà genitoriale e per i precettori, se i fatti si verificano sotto la sfera di chi poteva impedirli in ragione del ruolo.
La nostra Costituzione, all’articolo 27, stabilisce che la responsabilità penale è personale e quindi il soggetto minorenne ma con più di 14 anni che commette dei reati ne risponderà personalmente subendo le pene previste dalla legge per i reati da lui commessi, mentre gli esercenti la potestà genitoriale e/o i precettori-insegnanti potranno essere chiamati a rispondere civilmente dei danni provocati per culpa in educando o in vigilando ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile.
Le categorie di illeciti penali realizzabili attraverso l’uso del telefono cellulare (o di un tablet) vanno a ledere prevalentemente la dignità e la libertà di altri soggetti e possono integrare i reati di diffamazione, minaccia, atti persecutori (stalking), violenza privata, estorsione, diffusione di materiale porno e pedopornografico, interferenze illecite nelle vita privata, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, sostituzione di persona, trattamento illecito dei dati.
All’interno di tali condotte, ricadono il bullismo e il cyberbullismo non specificatamente previsti dal legislatore penale, da intendersi quali condotte di sopraffazione di alcuni verso altri, il primo esplicandosi con comportamenti diretti degli autori verso la vittima, il secondo con azioni commesse via web e quindi, se possibile, con ancora maggiore danno per la persona offesa che si vede diffamata, minacciata, perseguitata, estorta da soggetti che, in taluni casi, neppure riesce a identificare con precisione, giacché nascondono le loro azioni criminose magari con dei nickname.
In Italia come negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e Spagna il legislatore ha stabilito che siano i singoli istituti scolastici a normare l’uso dello smartphone in classe
In questo contesto il genitore a casa e l’insegnante a scuola al quale l’alunno minorenne dotato di smartphone è stato affidato, qualora questi si renda responsabile di un reato commesso per il tramite del telefonino, potrà essere escluso dalla responsabilità civile e quindi esente dal dovere di risarcire il danno soltanto se saprà dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.
La responsabilità dell’insegnante per l’eventuale fatto illecito dei suoi allievi si basa infatti su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza degli allievi – culpa in vigilando – ed è quindi una responsabilità per colpa propria, appunto presunta, per fatto illecito altrui.
Va infine specificato che tale dovere di vigilanza imposto per legge ai docenti non ha carattere assoluto, bensì relativo, poiché si deve correlare il contenuto e l’esercizio della sorveglianza in modo diversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione dell’allievo e, naturalmente, alle norme previste dal regolamento del singolo Istituto scolastico.
Ernesto De ToniAvvocato del Foro di Padova