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Bonus 110 per cento. Adesso lo “sconto” sarà più facile?
Si applica agli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli immobili dal 1° luglio 2020, ora viene esteso anche alle seconde case, ma non di lusso
Si applica agli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli immobili dal 1° luglio 2020, ora viene esteso anche alle seconde case, ma non di lusso
Una delle misure più attese del decreto Rilancio di maggio – che intendeva dare impulso alla ripresa economica del paese – era il cosiddetto “Superbonus”. Da poco il decreto è stato convertito in legge con una serie di emendamenti che lo hanno ampliato.
Chiariamo intanto che si tratta di un maxi sconto fiscale fino al 110 per cento, come tutti gli altri “bonus” edilizi, per ristrutturazioni con efficientamento energetico: gli interventi sulle prime case, già ammessi, sono stati estesi alle seconde, villette a schiera comprese. L’agevolazione è utilizzabile in cinque anni, invece che in dieci, e si applica alle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Si dovrà raggiungere un miglioramento di almeno due classi energetiche, o la più alta possibile certificata da un tecnico.
La detrazione può essere usufruita sia direttamente da colui che ha sostenuto la spesa, sia sotto forma di “sconto” sull’importo da parte del fornitore che esegue i lavori, il quale – altra novità del decreto – potrà trasformarlo in credito d’imposta e a sua volta cederlo a istituti di credito o intermediari finanziari. In questo modo anche piccole ditte potranno proporre uno “sconto”, prima appannaggio per lo più di grossi enti. Questa agevolazione è stata estesa anche ai “vecchi” bonus ristrutturazioni e facciate, ed è possibile esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori.
Ma cosa è agevolabile con il Superbonus?
Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cappotti) che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda; sulle parti comuni degli edifici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri centralizzati a condensazione o a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria; sugli edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore. Sono inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Fin qui il decreto: la prima grande novità introdotta a luglio dagli emendamenti, come anticipato, è la possibilità di estendere il superbonus ai lavori eseguiti, da parte di persone fisiche, sulle seconde case. Nessuno degli interventi ammessi, sisma bonus compreso, potrà essere sfruttato su abitazioni signorili, ville e palazzi di eminente pregio artistico (A/1, A/8 e A/9).
Si amplia anche la platea degli ammessi al superbonus: organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche.
Per queste ultime i benefici previsti saranno limitati ai lavori realizzati sui soli immobili adibiti a spogliatoi. Ciascuno di questi soggetti potrà beneficiare delle detrazioni per l’efficientamento energetico sul numero massimo di due unità immobiliari, ferme restando eventuali altre detrazioni per gli interventi alle parti comuni degli edifici.
Altra importante novità è la rimodulazione dei massimali di spesa: per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti (con accessi autonomi dall’esterno), sono 50 mila euro per gli interventi di isolamento termico (40 mila se le unità sono da due a otto, 30 mila oltre le otto), e 30 mila per la sostituzione di impianti di climatizzazione. Per la seconda tipologia di interventi, quelli eseguiti sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, i limiti sono di 20 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari per gli edifici fino a otto unità immobiliari, 15 mila sopra le otto unità. Sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione edilizia.
Le ultime modifiche alla normativa hanno rivisto anche le misure relative all’utilizzo di sistemi a biomassa e l’estensione al teleriscaldamento ai comuni montani (non in procedura di infrazione Ue).