Skip to content
  • Edizione Digitale
  • Abbonati
logo
  • Ultimi Articoli
  • Sezioni
    • Chiesa
    • Idee
    • Fatti
    • Mosaico
    • Storie
  • Rubriche
  • Speciali
  • Mappe
  • EVENTI
  • Scrivici
  • Edizione Digitale
  • Abbonati
Area riservata

Mappe IconMappe | Mappe 07 – Il Terzo settore – maggio 2022

martedì 24 Maggio 2022

Volontariato. Riforma e registro unico sono davvero inclusivi?

Immaginiamo di costruire un grande organo a canne realizzando un pezzo all’anno.

Rossana Certini
Rossana Certini
collaboratrice

È facile comprendere che potrà emettere suoni armonici solo quando sarà completo. Stessa cosa vale per gli Enti del terzo settore (Ets) che solo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3luglio 2017 n.117) hanno visto, per la prima volta in maniera omogenea e organica, il riordino e la revisione complessiva della disciplina vigente in materia. Massimo Novarino, responsabile ufficio studi del Forum nazionale terzo settore e coordinatore dell’ufficio giuridico-legislativo del Cantiere terzo settore, lo spiega così: «Non siamo difronte a una “riforma” ma piuttosto a una “forma” perché il codice per la prima volta dà una definizione di cosa sono gli Enti del terzo settore (Ets). Fin dagli anni Ottanta molte leggi hanno disciplinato alcuni aspetti del settore, dalle ong alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali fino alle associazioni di promozione sociale, ma non c’è mai stato un codice unico». L’espressione terzo settore era stata citata per la prima volta in un provvedimento normativo nella legge di bilancio 1997 che portò al D. Lgs. 460 che, però, non definì gli Ets ma attuò il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus). Il grande riordino delle organizzazioni non profit italiane impegnate nella tutela del bene comune e a sostegno della comunità nasce dall’esigenza di avere regole precise e il superamento della frammentazione legislativa che ha caratterizzato per decenni le tante organizzazioni impegnate nel sociale. Il primo grande valore del nuovo Codice è quindi quello di aver raggruppato in un solo testo tutte le tipologie di quelli che, da ora in poi, si dovranno chiamare Enti del terzo settore: organizzazioni di volontariato (odv); associazioni di promozione sociale (aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). «Fare ordire – prosegue Novarino –rispetto a un’abbondanza di tipologie di enti previste in precedenza, consente di avere una carta di identità di questo mondo e quindi di costruire una cultura comune che non è solo organizzativa ma può diventare sociale e politica».Una delle novità più importanti della riforma è il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che ha sede all’interno del ministero delle Politiche sociali ma è gestito e aggiornato a livello regionale. Gli Ets iscritti possono accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: incentivi fiscali maggiorati, risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, lancio dei “social bonus” e dei “titoli di solidarietà”. «Di contro – argomenta il responsabile ufficio studi del Forum – la parte della norma relativa alle misure fiscali, dopo cinque anni, non è ancora definita e questo è uno dei motivi di insoddisfazione delle realtà del terzo settore. Anche la richiesta di adottare strumenti di trasparenza e rendicontazione su come vengono utilizzate le risorse ottenute dai vantaggi economici richiede un investimento di tempo e risorse umane che grava sugli enti. Ma, se si vuole entrare in un novero di soggetti che quindi possono vantare anche un riconoscimento costituzionale di meritorietà è forse un giusto prezzo da pagare». Il Codice ha introdotto una nuova modalità di rapporto tra la pubblica amministrazione e gli Ets: «Sinora il rapporto è stato disciplinato dal codice degli appalti – puntualizza ancora Novarino – che genera un rapporto verticale tra le parti. La riforma ha introdotto un nuovo principio che punta sulla coprogrammazione e co-progettazione. Quella che la Corte costituzionale, con la sentenza 131 del 2020, ha chiamato “amministrazione condivisa” spiegando che sia la pubblica amministrazione che i soggetti del terzo settore svolgono attività di interesse generale». Ma per comprendere meglio alcuni aspetti della riforma che generano perplessità è necessario ricordare che è stata scritta nei mesi in cui scoppiava il caso di Mafia capitale e forse questa circostanza ha fatto sì che prevalesse da parte del legislatore un’attenzione al controllo. «Altro capitolo – conclude Massimo Novarino – è quello dell’iva. Nel 2010 l’Unione europea ha riscontrato un’infrazione sulle modalità italiane della sua applicazione ad alcuni soggetti. Così il ministero dell’Economia e finanza per risolvere il problema ha scelto di far passare tutti gli enti non profit e non commerciali da una situazione di iva “esclusa” a quella “esente”. Da un punto di vista dei conti nulla cambia ma nella sostanza la differenza è notevole. Quando si è esenti comunque bisogna adempiere a una serie di procedure,a partire dalla apertura della partiva iva e relativi conseguenti adempimenti. Purtroppo non esiste al momento una disciplina tributaria propria del terzo settore quindi questi soggetti vengono assimilati dal fisco a quella delle imprese».

I danni emersi da Mafia capitale

Gli interessi principali si sono registrati nella gestione dei centri di accoglienza degli immigrati, della raccolta differenziata, dei campi nomadi e nel finanziamento di cene o campagne. Tra i vari arrestati erano presenti figure all’interno di uffici amministrativi comunali e regionali e in alcune cooperative con accuse di: associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d’asta, false fatturazioni e trasferimento fraudolento di valori.

Ultimi articoli della categoria

Carceri sovraffollate: un problema italiano

martedì 12 Novembre 2024

Carceri sovraffollate: un problema italiano

Consumo di suolo. Un futuro grigio

martedì 12 Novembre 2024

Consumo di suolo. Un futuro grigio

Connessi con la realtà. Padova fa progressi nel digitale e nella cultura

martedì 12 Novembre 2024

Connessi con la realtà. Padova fa progressi nel digitale e nella cultura

Agenda 2030, quale futuro? Noi possiamo ancora agire

martedì 12 Novembre 2024

Agenda 2030, quale futuro? Noi possiamo ancora agire

Cambiamenti climatici e sociali. Uno sviluppo insostenibile

martedì 12 Novembre 2024

Cambiamenti climatici e sociali. Uno sviluppo insostenibile

Energia pulita. Rinnovabili, insistiamo

martedì 12 Novembre 2024

Energia pulita. Rinnovabili, insistiamo

Condividi su
Link copiato negli appunti
Logo La Difesa del Popolo
  • Chi siamo
  • Privacy
  • Amministrazione trasparente
  • Scrivici

La Difesa srl - P.iva 05125420280
La Difesa del Popolo percepisce i contributi pubblici all'editoria.
La Difesa del Popolo, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) ha aderito allo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
La Difesa del Popolo è una testata registrata presso il Tribunale di Padova decreto del 15 giugno 1950 al n. 37 del registro periodici.