Fatti
Curiosità e semplificazione. Decreti regi ancora in vigore: il colpo di spugna di Casellati
Numerose norme pre-repubblicane riguardano anche il Veneto
Numerose norme pre-repubblicane riguardano anche il Veneto
Sarà cancellato il regio decreto 1.832 del 25 novembre 1866, che autorizzava l’istituzione di una Banca mutua popolare in Padova. Verrà abrogato il decreto 1.861 del 23 dicembre 1866, che dava il via libera alla Cassa di risparmio di Vicenza. Saranno spazzati via i regi decreti 3.660 e 3.661, del 28 aprile 1867, in base ai quali, i Comuni di Follina-Cisone (proprio così, non Cison, ndr)-Miane e Forno di Zoldo-San Tiziano-Rocca-Alleghe costituivano, rispettivamente, una sezione del collegio elettorale di Vittorio Veneto e una sezione del collegio elettorale di Pieve di Cadore. Verrà incenerito il Regio decreto 4.061 del 4 novembre 1867 che costituiva in ente morale il Comizio agrario di Montebelluna. Sparirà dall’ordinamento il regio decreto 13 settembre 1868, n. 2.048, che approvava l’aumento di 1.250 azioni per il capitale della Banca mutua popolare di Verona. Sono numerosi (e non privi di curiosità per gli appassionati di storia) i regi decreti con esplicito riferimento al Veneto rubricati tra i 2.534 atti normativi che il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, la senatrice padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, si appresta a eliminare attraverso il disegno di legge 1.168 “Abrogazione di norme pre-repubblicane relative al periodo 1861-1870”. Naturalmente, per la nostra regione, visto che il plebiscito per l’annessione di Venezia, delle province venete e di quella di Mantova si celebrò domenica 21 e lunedì 22 ottobre 1866, i provvedimenti più antichi risalgono all’ultimo bimestre di quell’anno. Va ricordato che ben 30 mila Regi decreti, adottati dal Consiglio dei ministri e promulgati dal re, sono tuttora vigenti. Il disegno di legge “sfalcianorme” è, dal 15 giugno, al vaglio in sede referente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio. Nella relazione che il ministro Casellati ha presentato alla Camera lo scorso 19 maggio si sottolinea che «dal 1861 al 21 settembre 2021 sono stati adottati 203.893 atti aventi valori normativo. Di questi ultimi solo 93.979 sono stati espressamente abrogati». Quindi ne restano vigenti più di centomila. «Naturalmente tali dati – puntualizza il ministro – prescindono dall’ulteriore congerie di norme regionali e comunali nonché dalle norme adottate da enti e autorità di settore». Di qui l’opportunità di sfrondare gli atti che hanno esaurito la loro funzione o che risultano obsoleti e che attualmente concorrono a creare «un inestricabile groviglio normativo destinato a minare la necessaria certezza del diritto». Verranno abrogati i regi decreti che istituivano enti o società non più esistenti; che ratificavano regolamenti comunali; che davano il placet a enti creditizi non più operanti; che disponevano tasse e imposte comunali; che determinavano la costituzione di collegi elettorali o la denominazione di Comuni non più esistenti. Senza tralasciare gli atti che disponevano lasciti o donazioni. Certo, il tema non è nuovo, visto che la legge 28 novembre 2005, n. 146, ha già introdotto il meccanismo della “ghigliottina”, prevedendo l’abrogazione automatica di tutte le leggi antecedenti al primo gennaio 1970, fatte salve tutte le norme espressamente richiamate dalla stessa normativa. Sullo stesso tema sono intervenuti due decreti legge del 2008, il 112 e il 200, abrogando all’incirca trentamila atti normativi.
Strada facendo ci si è però resi conto della necessità, per evitare equivoci o fraintendimenti, di indicare espressamente tutti gli atti che devono essere “cestinati”. «Tutti i regi decreti adottati dal 1861 al 1870 – evidenzia il ministro – sono stati censiti, esaminati nel loro contenuto e valutati quanto alle ricadute applicative». Con questo disegno di legge vengono cancellati i regi decreti abrogabili per esaurimento degli effetti. In un secondo momento il ministero interverrà sugli atti abrogabili per consolidamento (come i regi decreti che uniscono o separano Comuni). Si procederà con più cautela, infine, per i regi decreti “di difficile abrogazione”, che mantengono comunque una loro efficacia.