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Rubriche | La vita interroga, la teologia risponde

martedì 23 Aprile 2024

Chi può essere padrino/madrina di battesimo? La risposta

La domanda si fa sempre più frequente a motivo delle situazioni matrimoniali “irregolari” nelle quali si trovano alcuni battezzati.

Redazione
Redazione

Tant’è che alcuni vescovi italiani hanno deciso di sospendere la presenza dei padrini/madrine, in particolare per il sacramento della Confermazione. Il rituale del battesimo dei bambini (1970) così si esprime: «[il padrino-madrina] amplia, in senso spirituale, la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre. Se è necessario, collaborerà con i genitori perché il bambino giunga alla professione personale della fede e la esprima nella realtà della vita» (Premesse, n. 8). Il codice di Diritto canonico del 1983 li prevede «per quanto è possibile» (can. 872) e indica i requisiti (can. 874): aver compiuto i sedici anni; essere cattolico, aver già ricevuto la Confermazione e l’Eucaristia, condurre una vita conforme alla fede; non essere impedito da una pena canonica. Non può fare da padrino/madrina chi appartiene a una comunità ecclesiale non cattolica, ma soltanto da testimone. I padrini/madrine possono essere uno oppure due, anche un padrino e una madrina, ma non i genitori del battezzando. Per coloro che si trovano in situazioni di convivenza, i divorziati, divorziati risposati, sposati solo civilmente, rimane affermato quanto recita il Catechismo della Chiesa Cattolica: poiché «si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la Legge di Dio… non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali» (n. 1650). Pur con le aperture della esortazione apostolica Amoris laetitia (2017), rimane il divieto di esercitare il ruolo di padrino nei sacramenti dell’iniziazione. Tutti vanno accolti con misericordia, ma le persone devono essere illuminate e va sempre esercitato il discernimento. Un transessuale può essere padrino o madrina di battesimo? Il Dicastero per la dottrina della fede afferma: «A determinate condizioni, si può ammettere al compito di padrino o madrina un transessuale adulto che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e a intervento chirurgico di riattribuzione di sesso». La valutazione è di ordine pastorale e tale da evitare «il pericolo di scandalo, di indebite legittimazioni o di un disorientamento in ambito educativo della comunità ecclesiale».

don Livio TonelloDocente di Teologia Pastorale – Istituto Superiore di Scienze Religiose, Padova

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