Bonus 200 euro, i chiarimenti dell'Inps per chi ha una disabilità

L'indennità è erogata d’ufficio dall’Inps per i titolari di uno o più trattamenti di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti. A chi ha solo indennità di accompagnamento, il bonus è erogato dal datore di lavoro con accredito diretto, in presenza di requisiti

Bonus 200 euro, i chiarimenti dell'Inps per chi ha una disabilità

I lavoratori con disabilità esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento riceveranno l'indennità una tantum di 200 euro (prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) dal datore di lavoro, con accredito diretto (art. 31 del decreto-legge n. 50/2022), qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge. E' quanto chiarisce l'Inps in una nota appena trasmessa.

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 – lo ricordiamo - l’istituto aveva precedentemente pubblicato le modalità di corresponsione dell’indennità una tantum, pari a 200 euro di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. L’indennità una tantum 200 euro è prevista in favore dei lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%

Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 32 del decreto legge, la circolare prevede che tale indennità sia erogata d’ufficio dall’Inps per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.

“In tale dettato normativo – specifica oggi l'Inps - non si fa menzione dei soggetti disabili esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento ai quali, pertanto, l’indennità una tantum 200 euro è erogata dal proprio datore di lavoro che procede all’accredito diretto (art. 31 del decreto-legge n. 50/2022) qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge”.

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)