Obbligo vaccinale, le strutture per anziani: “Non dobbiamo verificare noi i dipendenti”

Documento congiunto delle associazioni di categoria Aris, Agespi, Anaste, Ansdipp e Uneba: "Spetta alle regioni (o province autonome) verificare chi è vaccinato, e segnalare all'azienda sanitaria competente". E ribadiscono: "Le strutture si sono adeguate ad ogni tipo di normativa e stanno facendo l’impossibile" 

Obbligo vaccinale, le strutture per anziani: “Non dobbiamo verificare noi i dipendenti”

Non sono le case di riposo, le Rsa o le altre strutture per anziani ad avere il compito di verificare se i propri dipendenti con obbligo vaccinale sono vaccinati. Anzi: neppure devono farlo, come ribadito dal Garante Privacy . Spetta alle Regioni (o province autonome) verificare chi è vaccinato, e segnalare alla Azienda Sanitaria competente i nomi di chi non è vaccinato. Sarà l'Azienda Sanitaria, alle condizioni indicate dal decreto, a trasmettere poi al datore il lavoro i nominativi dei non vaccinati”. Lo ribadiscono in una nota congiunta Agespi Anaste Ansdipp Aris e Uneba, voci delle strutture sanitarie e sociosanitarie che si dedicano ad anziani non autosufficienti e altre fragilità, che in una nota congiunta sull'obbligo vaccinale per il personale sottolineano che “in tutto questo processo, il compito delle strutture per anziani è solo trasmettere, nei tempi previsti, i nominativi dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di vaccinarsi”.
La precisazione e la dichiarazione arrivano "a seguito dei controlli dei Nas nelle strutture per anziani degli scorsi giorni". "In queste occasioni presunte irregolarità, secondo quanto riportano i media, sono state contestate a gestori e dirigenti delle strutture stesse in merito al personale non ancora vaccinato", sottolineano le organizzazioni, precisando nel dettaglio quanto stabilisce il decreto legge 44/2021 riguardo all'obbligo vaccinale:

  1. Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti con le modalità ivi contenute (art. 4, comma 3);
  2. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con le modalità indicate nel Dl (art. 4, comma 3);
  3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui sopra, la regione e la provincia autonoma, tramite i servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi;
  4. Qualora dagli elenchi non risultasse la vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala all’Azienda Sanitaria Locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati (art. 4, comma 4).

"Come attribuire responsabilità alle strutture, se non è compito loro far rispettare l'obbligo vaccinale, né verificare chi si è vaccinato e chi no?", chiedono le 5 organizzazioni. “Ancora una volta si ribadisce che le Strutture si sono adeguate ad ogni tipo di normativa e stanno facendo l’impossibile per garantire la qualità dei servizi, nonostante le problematiche in atto e le incertezze da parte delle istituzioni sanitarie”, dicono i presidenti Mariuccia Rossini (Agespi), Sebastiano Capurso (Anaste), Sergio Sgubin (Ansdipp), Virginio Bebber (Aris) e Franco Massi (Uneba).

L'intervento è stato inviato per conoscenza al presidente del consiglio Mario Draghi, al ministro della salute Roberto Speranza, alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese, al ministro del lavoro Andrea Orlando.

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)