Semestre bianco. Nota politica

Nella prassi politica il “semestre bianco” è stato talvolta interpretato come un periodo in cui i partiti possono muoversi con più disinvoltura, se non spregiudicatezza.

Semestre bianco. Nota politica

Il 3 agosto inizia il “semestre bianco”, quel periodo corrispondente agli ultimi sei mesi del settennato presidenziale in cui il capo dello Stato non può sciogliere le Camere, eccetto il caso in cui tale periodo coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. E’ la Costituzione a stabilirlo all’art. 88. L’eccezione è stata aggiunta nel 1991 con un’apposita legge costituzionale perché la sovrapposizione che si era creata dal punto di vista temporale tra le scadenze del Quirinale e del Parlamento aveva determinato un groviglio istituzionale inestricabile.

Per comprendere l’origine della regola bisogna riandare alla temperie degli anni del dopo-dittatura. In quel contesto, nella Costituente prevalse la preoccupazione di scongiurare la possibilità che il presidente uscente utilizzasse il potere di scioglimento per creare condizioni parlamentari favorevoli alla propria rielezione. Un’eventualità che col senno di poi oggi appare piuttosto remota e che si sarebbe potuta comunque evitare in altro modo: già nel 1963 Antonio Segni, in un messaggio inviato dal Quirinale alle Camere, propose l’introduzione della non immediata rieleggibilità del presidente e la conseguente abolizione del “semestre bianco”. Allora non se ne fece nulla e la regola è rimasta sostanzialmente invariata fino a oggi. Nella dichiarazione diffusa in occasione dei 130 anni della nascita di Segni, alcuni mesi fa, Sergio Mattarella ha ampiamente citato il messaggio del suo predecessore, lasciando chiaramente intendere di condividere la soluzione ipotizzata.

Il problema è che nella prassi politica il “semestre bianco” è stato talvolta interpretato come un periodo in cui i partiti possono muoversi con più disinvoltura, se non spregiudicatezza, perché in caso di crisi di governo il capo dello Stato non può avvalersi della facoltà di ricorrere alle urne o anche soltanto prospettare questo esito per sbloccare uno stallo altrimenti insuperabile. C’è però da rilevare che nella concreta situazione in cui si trova il Paese – tra pandemia e attuazione del Piano di ripresa – la prospettiva di elezioni anticipate appare oggi insostenibile a prescindere dal vincolo del “semestre bianco” e quindi ai partiti è richiesto semmai un di più di responsabilità per consentire un’ordinata ed efficace continuità nell’azione di governo.

Se poi qualcuno pensasse di trovarsi di fronte a un presidente “dimezzato” nei prossimi sei mesi, è bene ricordare che il potere di scioglimento è solo uno degli strumenti di cui il capo dello Stato dispone per svolgere il ruolo che la Costituzione gli affida fino all’ultimo giorno del suo mandato. Lo ha dimostrato con particolare tempismo la lettera inviata da Mattarella ai presidenti delle Camere e al premier per chiedere che vengano pienamente ricondotti alla fisiologia costituzionale l’emanazione dei decreti-legge e la loro conversione in Parlamento. Altrimenti il Quirinale potrebbe rinviare alle Camere le leggi di conversione come previsto dall’art.74 della Carta.

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Fonte: Sir